La pubblicità degli atti anagrafici, elettorali e di stato civile si esplica attraverso la certificazione, che costituisce lo strumento con il quale le informazioni registrate in anagrafe vengono rese conoscibili a terzi.
I certificati rilasciati dall'Ufficiale d'Anagrafe, dall'Ufficiale di Stato Civile e dal Responsabile dell'Ufficio elettorale, sono documenti che attestano situazioni desunte dagli archivi anagrafici, di stato civile e di elettorale quali composizione della famiglia, residenza, nascita, matrimonio, stato libero, cittadinanza e iscrizione nelle liste elettorali. I certificati hanno validità sei mesi. Per le disposizioni della Legge n. 183/2011, dall’1/1/2012 i certificati sono validi e utilizzabili solo se presentati a privati. Non possono più essere rilasciati ai cittadini certificati da produrre alle Pubbliche amministrazioni o ai Gestori di pubblici servizi. Costoro non possono più chiedere né accettare dai cittadini gli usuali certificati, ma sono obbligati a ricevere autocertificazioni, salvo poi effettuare direttamente le verifiche presso le Amministrazioni che detengono i dati. I certificati storici (es. residenza, stato di famiglia, ecc.) si riferiscono a date antecedenti alla data di richiesta e possono riguardare solo persone che sono o sono state residenti nel Comune. Possono essere richiesti da chiunque ne abbia interesse, da valutare da parte dell’ufficiale d’anagrafe, ed hanno validità illimitata alla data di richiesta.
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